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203824
IDG931503471
93.15.03471 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Borrelli E.
Osservazione a ord. Pret. Roma sez. Castelnuovo di Porto 16 dicembre 1992
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 4, pt. 1, pag. 1296-1298
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18115; D8711
Con l' ordinanza in epigrafe la Pretura afferma che, in pendenza della sospensione per rimessione della questione interpretativa alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, devono essere disapplicate nei confronti del ricorrente per un provvedimento d' urgenza le disposizioni statali e regionali che impongono l' obbligo di chiusura settimanale. La chiusura dell' esercizio commerciale puo' recare pregiudizio alla vendita di beni importati dai Paesi comunitari, in contrasto con la libera circolazione delle merci. L' A. esamina la questione della deroga al divieto di chiusura settimanale, gia' affrontata in giurisprudenza sotto diversi profili e, in particolare, sotto il profilo della violazione dell' art. 30 del Trattato CEE, sulla quale si sono avute gia' pronunce della Corte di Giustizia.
art. 1 l. 28 luglio 1971, n. 558 art. 10 l. 28 luglio 1971, n. 558 l.r. LA 5 agosto 1978, n. 37 art. 30 Tr. CEE



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