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| IDG931503473 | |
| 93.15.03473 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fracchia Fabrizio
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| Violazione di giudicato e nullita' del provvedimento
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| Nota a Cons. Stato sez. IV 20 marzo 1992, n. 304
Cons. Stato sez. V 20 marzo 1992, n. 238
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| Foro it., an. 118 (1993), fasc. 4, pt. 3, pag. 213-218
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D15313; D15316
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| La decisione n. 304/1992 in epigrafe afferma il principio secondo cui
il ricorso per l' ottemperanza e' ammissibile in caso di atto
amministrativo susseguente a giudicato amministrativo contenente
obblighi puntuali. La decisione si fonda sul presupposto dalla
assenza di spazi di discrezionalita', quando dal giudicato derivi un
obbligo puntuale, e quindi sono nulli gli atti amministrativi
difformi da tale giudicato. Diverso il regime processuale nei
confronti di atti emanati successivamente ad una decisione da cui
derivino semplici vincoli all' attivita' discrezionale della p.a.,
che non escludono un margine di discrezionalita' in capo all'
amministrazione. In questo caso e' possibile esperire il solo ricorso
ordinario di legittimita'. La nullita' dell' atto amministrativo
difforme dal giudicato vincolante consegue alla situazione di carenza
di potere in cui verrebbe ad agire la p.a., secondo la pronuncia del
Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 6/1984, alla quale
aderisce la decisione annotata. L' A. approfondisce criticamente il
tema relativo alla nozione di carenza di potere, da cui la nullita'
dell' atto. La decisione n. 238/1992 in epigrafe conferma la tesi
della nullita' degli atti difformi da un giudicato che non consenta
margini di discrezionalita' alla p.a. Essa afferma infatti che "e'
nullo l' annullamento, pronunciato dal Comitato regionale di
controllo, di deliberazioni che l' ente controllato abbia adottato in
puntuale esecuzione di giudicato amministrativo".
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| Cons. Stato ad. plen. 19 marzo 1984, n. 6
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