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Documento


203826
IDG931503473
93.15.03473 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fracchia Fabrizio
Violazione di giudicato e nullita' del provvedimento
Nota a Cons. Stato sez. IV 20 marzo 1992, n. 304 Cons. Stato sez. V 20 marzo 1992, n. 238
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 4, pt. 3, pag. 213-218
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15313; D15316
La decisione n. 304/1992 in epigrafe afferma il principio secondo cui il ricorso per l' ottemperanza e' ammissibile in caso di atto amministrativo susseguente a giudicato amministrativo contenente obblighi puntuali. La decisione si fonda sul presupposto dalla assenza di spazi di discrezionalita', quando dal giudicato derivi un obbligo puntuale, e quindi sono nulli gli atti amministrativi difformi da tale giudicato. Diverso il regime processuale nei confronti di atti emanati successivamente ad una decisione da cui derivino semplici vincoli all' attivita' discrezionale della p.a., che non escludono un margine di discrezionalita' in capo all' amministrazione. In questo caso e' possibile esperire il solo ricorso ordinario di legittimita'. La nullita' dell' atto amministrativo difforme dal giudicato vincolante consegue alla situazione di carenza di potere in cui verrebbe ad agire la p.a., secondo la pronuncia del Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 6/1984, alla quale aderisce la decisione annotata. L' A. approfondisce criticamente il tema relativo alla nozione di carenza di potere, da cui la nullita' dell' atto. La decisione n. 238/1992 in epigrafe conferma la tesi della nullita' degli atti difformi da un giudicato che non consenta margini di discrezionalita' alla p.a. Essa afferma infatti che "e' nullo l' annullamento, pronunciato dal Comitato regionale di controllo, di deliberazioni che l' ente controllato abbia adottato in puntuale esecuzione di giudicato amministrativo".
Cons. Stato ad. plen. 19 marzo 1984, n. 6



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