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| IDG931503480 | |
| 93.15.03480 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dalmotto Eugenio
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| Ritorno al passato: le sezioni unite sulla competenza funzionale e
quindi inderogabile del giudice dell' opposizione e decreto ingiuntiv
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 8 ottobre 1992, n. 10984
Cass. sez. un. civ. 8 ottobre 1992, n. 10985
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| Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 4, pt. 1A, pag. 787-790
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4023; D44010
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| Con le sentenze in rassegna la Cassazione ha modificato un
orientamento che pareva ormai consolidato in tema di operativita'
della connessione nei confronti della competenza del giudice dell'
opposizione a decreto ingiuntivo. Secondo le sezioni unite, infatti,
qualora venga proposta una domanda riconvenzionale eccedente la
competenza per valore del giudice adito, quest' ultimo deve
provvedere alla separazione delle cause, trattenendo quella di
opposizione (di sua competenza esclusiva) e rimettendo la domanda
riconvenzionale al giudice competente per valore; qualora il giudice
dell' opposizione accerti l' esistenza di un rapporto di continenza
fra causa proposta ed altra causa pendente innanzi ad un giudice
diverso, deve decidere la causa innanzi a lui proposta, senza
possibilita' di rimetterla al giudice della causa connessa. Questa
soluzione lascia insoluti, sostiene l' A., notevoli inconvenienti.
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| art. 36 c.p.c.
art. 645 c.p.c.
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