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203834
IDG931503481
93.15.03481 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dalmotto Eugenio
Pregiudiziale costituzionale, (mera) sospensione e riassunzione del processo giudicato
Nota a Cass. sez. I civ. 1 aprile 1992, n. 3922
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 4, pt. 1A, pag. 835-838
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D41821; D4002
La sentenza annotata afferma che il termine per la riassunzione del giudizio, sospeso per pregiudizialita' costituzionale, decorre dal momento in cui il giudice ha comunicato alle parti, tramite biglietto di cancelleria, la cessazione della causa di sospensione per intervenuta decisione sulla pregiudiziale costituzionale. Questa soluzione riguarda sia l' ipotesi della mera sospensione per pregiudizialita' costituzionale che l' ipotesi della sospensione con rimessione degli atti alla Corte Costituzionale. La decisione, precisa l' A., sottende l' adesione alla teoria della Corte Costituzionale come organo di giurisdizione. Diversamente il problema sarebbe risolto se la Corte Costituzionale venisse considerata quale organo di tipo legislativo o paralegislativo.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 29 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 296 c.p.c. art. 297 c.p.c.



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