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203835
IDG931503482
93.15.03482 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Proietti Fabrizio
Libera recedibilita' "funzionale" e garanzie procedimentali nel licenziamento disciplinare
Nota a Cass. sez. lav. 4 marzo 1992, n. 2596
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 4, pt. 1A, pag. 841-842
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7405; D74702
Secondo la sentenza in esame, il licenziamento disciplinare intimato in violazione delle garanzie ex art. 7 commi 2 e 3 l. 300/1970 e' affetto da nullita', anche nell' ambito della recedibilita' "ad nutum"; pertanto, ove non sia convertito in licenziamento "ad nutum", in difetto della domanda giudiziale, si ha la prosecuzione del rapporto di lavoro e, nel caso di specie, il rapporto speciale di apprendistato si trasforma in rapporto di lavoro ordinario, quando ricorrono il superamento della durata massima dell' apprendistato o il raggiungimento dell' eta' massima dell' apprendista consentita dalla disciplina dell' istituto. L' A., esaminata la disciplina del recesso dal rapporto di apprendistato in relazione alla giurisprudenza costituzionale, valuta la portata della sentenza in epigrafe.
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2118 c.c. C. Cost. 25 luglio 1989, n. 427



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