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203836
IDG931503483
93.15.03483 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gussago Alessandra
Sull' ammissibilita' delle condanne della Pubblica Amministrazione ad un "facere" specifico: nuove prospettive in materia di limiti ai poteri decisori del giudice ordinario
Nota a Cass. sez. un. civ. 20 febbraio 1992, n. 2092
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 4, pt. 1A, pag. 845-861
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1521; D1523
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione detta il principio secondo il quale "il giudice ordinario puo' condannare la Pubblica Amministrazione a un "facere" specifico, quando l' azione amministrativa sia lesiva del diritto soggettivo di salute, nei cui confronti la stessa Amministrazione e' priva di ogni potere di scelta, dovendo assoluto e incondizionato rispetto". Il caso di specie riguardava il giudizio promosso da proprietari di un fondo finitimo rispetto all' area su cui sorge un impianto di depurazione installatovi dall' Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (gia' Cassa per il Mezzogiorno), nell' inosservanza delle distanze minime previste dalla legge in materia. Quale ragione fondamentale della decisione emerge l' esigenza inderogabile di garantire la tutela al diritto di salute degli interessati. Percio' il giudice di rinvio, ha stabilito la Corte, condannera' la p.a. ad un "facere" per eliminare il pregiudizio da essa arrecato al diritto di salute dell' individuo. L' A. valuta la portata innovativa circa i poteri di pronuncia del giudice ordinario nelle controversie in cui sia parte una p.a., con particolare riferimento all' ammissibilita' di condanna ad un "facere" specifico.
art. 4 comma 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E



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