| 203836 | |
| IDG931503483 | |
| 93.15.03483 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Gussago Alessandra
| |
| Sull' ammissibilita' delle condanne della Pubblica Amministrazione ad
un "facere" specifico: nuove prospettive in materia di limiti ai
poteri decisori del giudice ordinario
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. un. civ. 20 febbraio 1992, n. 2092
| |
| Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 4, pt. 1A, pag. 845-861
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D1521; D1523
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione detta il principio
secondo il quale "il giudice ordinario puo' condannare la Pubblica
Amministrazione a un "facere" specifico, quando l' azione
amministrativa sia lesiva del diritto soggettivo di salute, nei cui
confronti la stessa Amministrazione e' priva di ogni potere di
scelta, dovendo assoluto e incondizionato rispetto". Il caso di
specie riguardava il giudizio promosso da proprietari di un fondo
finitimo rispetto all' area su cui sorge un impianto di depurazione
installatovi dall' Agenzia per la promozione e lo sviluppo del
Mezzogiorno (gia' Cassa per il Mezzogiorno), nell' inosservanza delle
distanze minime previste dalla legge in materia. Quale ragione
fondamentale della decisione emerge l' esigenza inderogabile di
garantire la tutela al diritto di salute degli interessati. Percio'
il giudice di rinvio, ha stabilito la Corte, condannera' la p.a. ad
un "facere" per eliminare il pregiudizio da essa arrecato al diritto
di salute dell' individuo. L' A. valuta la portata innovativa circa i
poteri di pronuncia del giudice ordinario nelle controversie in cui
sia parte una p.a., con particolare riferimento all' ammissibilita'
di condanna ad un "facere" specifico.
| |
| art. 4 comma 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E
| |
| | |