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| IDG931503490 | |
| 93.15.03490 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Moscarini Paolo
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| Contumacia e applicazione della pena su richiesta delle parti
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| Nota a Cass. sez. IV pen. 11 marzo 1992
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| Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 283-288
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D624; D635
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| L' A. commenta, attraverso una serie di precisazioni, la sentenza con
la quale la Cassazione ha ritenuto che puo' essere giudicato in
contumacia l' imputato che abbia documentato mendiante certificato
proveniente da un collegio medico straniero la propria impossibilita'
di comparire all' udienza, dovuta al fatto di essere sottoposto, come
tossicodipendente, ad una terapia di disintossicazione in uno Stato
estero. La Corte ha disatteso anche il secondo motivo del ricorso,
fondato sul fatto che l' imputato era sottoposto a procedimento
penale in uno Stato estero, ma non aveva richiesto la traduzione in
Italia. Ritenuti infondati entrambi i motivi del ricorso, la Corte lo
ha dichiarato comunque inammissibile contro l' ordinanza contumaciale
in quanto, essendo stata richiesta l' applicazione della pena ex art.
444 c.p.p. e ottenuto il consenso del P.M., l' imputato rinuncia a
far valere ogni questione od obiezione di qualsiasi natura. Inoltre,
ai sensi dell' art. 609 comma 2 c.p.p., la rilevazione dl' ufficio
non puo' riguardare la nullita' dell' ordinanza contumaciale di primo
grado seguita da patteggiamento.
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| art. 444 c.p.p.
art. 486 comma 1 c.p.p.
art. 591 comma 1 lett. b c.p.p.
art. 609 comma 2 c.p.p.
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