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203843
IDG931503490
93.15.03490 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moscarini Paolo
Contumacia e applicazione della pena su richiesta delle parti
Nota a Cass. sez. IV pen. 11 marzo 1992
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 283-288
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D624; D635
L' A. commenta, attraverso una serie di precisazioni, la sentenza con la quale la Cassazione ha ritenuto che puo' essere giudicato in contumacia l' imputato che abbia documentato mendiante certificato proveniente da un collegio medico straniero la propria impossibilita' di comparire all' udienza, dovuta al fatto di essere sottoposto, come tossicodipendente, ad una terapia di disintossicazione in uno Stato estero. La Corte ha disatteso anche il secondo motivo del ricorso, fondato sul fatto che l' imputato era sottoposto a procedimento penale in uno Stato estero, ma non aveva richiesto la traduzione in Italia. Ritenuti infondati entrambi i motivi del ricorso, la Corte lo ha dichiarato comunque inammissibile contro l' ordinanza contumaciale in quanto, essendo stata richiesta l' applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e ottenuto il consenso del P.M., l' imputato rinuncia a far valere ogni questione od obiezione di qualsiasi natura. Inoltre, ai sensi dell' art. 609 comma 2 c.p.p., la rilevazione dl' ufficio non puo' riguardare la nullita' dell' ordinanza contumaciale di primo grado seguita da patteggiamento.
art. 444 c.p.p. art. 486 comma 1 c.p.p. art. 591 comma 1 lett. b c.p.p. art. 609 comma 2 c.p.p.



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