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| IDG931503495 | |
| 93.15.03495 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fiorio Carlo
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| In tema di verifica sulle informazioni del Comitato provinciale per
l' ordine e la sicurezza pubblica
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| Nota a Cass. sez. I pen. 22 dicembre 1991
Cass. sez. I pen. 23 ottobre 1991
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| Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 313-318
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D644; D6434
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| Con la decisione del 23 ottobre 1991 la Corte di Cassazione ha
annullato per carenza di motivazione un' ordinanza con la quale il
Tribunale di sorveglianza aveva concesso il beneficio della
semiliberta', ritenendo comunque "non ostative le negative
informazioni dei Carabinieri e del Comitato provinciale per l' ordine
e la sicurezza". Conla decisione del 22 ottobre 1991 e' stato
rigettato un ricorso diretto ad eccepire la nullita' dell' ordinanza
con cui il Tribunale della sorveglianza aveva negato la liberazione
anticipata e la detenzione domiciliare richieste dal detenuto,
nonostante che il Comitato provinciale per l' ordine e la sicurezza
pubblica avesse riferito di non essere piu' in grado di stabilire la
persistenza dei collegamenti criminali. L' A. esamina criticamente la
funzione e la natura dell' organo preposto alla difesa sociale, in
particolare per quanto riguarda il procedimento di formazione della
prova. Successivamente alle decisioni in rassegna, l' art. 4 bis l.
354/1975 ha subito modificazioni con l' art. 15 d.l. 306/1992,
convertito nell' art. 1 comma 1 l. 356/1992. L' A. sostiene che la
nuova norma "non puo' che incutere ulteriori conturbanti timori".
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| art. 4 bis l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 1 d.l. 13 maggio 1991, n. 152
l. 12 luglio 1991, n. 203
d.l. 8 giugno 1992, n. 306
art. 15 l. 26 luglio 1992, n. 356
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