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203848
IDG931503495
93.15.03495 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiorio Carlo
In tema di verifica sulle informazioni del Comitato provinciale per l' ordine e la sicurezza pubblica
Nota a Cass. sez. I pen. 22 dicembre 1991 Cass. sez. I pen. 23 ottobre 1991
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 313-318
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D644; D6434
Con la decisione del 23 ottobre 1991 la Corte di Cassazione ha annullato per carenza di motivazione un' ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza aveva concesso il beneficio della semiliberta', ritenendo comunque "non ostative le negative informazioni dei Carabinieri e del Comitato provinciale per l' ordine e la sicurezza". Conla decisione del 22 ottobre 1991 e' stato rigettato un ricorso diretto ad eccepire la nullita' dell' ordinanza con cui il Tribunale della sorveglianza aveva negato la liberazione anticipata e la detenzione domiciliare richieste dal detenuto, nonostante che il Comitato provinciale per l' ordine e la sicurezza pubblica avesse riferito di non essere piu' in grado di stabilire la persistenza dei collegamenti criminali. L' A. esamina criticamente la funzione e la natura dell' organo preposto alla difesa sociale, in particolare per quanto riguarda il procedimento di formazione della prova. Successivamente alle decisioni in rassegna, l' art. 4 bis l. 354/1975 ha subito modificazioni con l' art. 15 d.l. 306/1992, convertito nell' art. 1 comma 1 l. 356/1992. L' A. sostiene che la nuova norma "non puo' che incutere ulteriori conturbanti timori".
art. 4 bis l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 1 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 l. 12 luglio 1991, n. 203 d.l. 8 giugno 1992, n. 306 art. 15 l. 26 luglio 1992, n. 356



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