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Documento


203885
IDG931503532
93.15.03532 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Clemente Michele
Inammissibilita' della tutela cautelare dell' obbligo di trasmettere un programma televisivo
Nota a Pret. Roma 9 settembre 1992
Dir. Informaz. Inf., an. 9 (1993), fasc. 1, pag. 147-151
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18322; D44022
Chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di provvedimento cautelare volto a ottenere la diffusione, da parte di un' emittente televisiva, di un programma realizzato in conformita' ad una pattuzione che non preveda un termine per la trasmissione dello stesso, il Pretore di Roma ha dichiarato la richiesta inammissibile, potendo il ricorrente adire il giudice ai sensi dell' art. 1183 c.c. L' A. opera una rassegna sulla giurisprudenza e sulla dottrina in materia e propone qualche osservazione sull' ammissibilita' dell' azione cautelare atipica ex art. 700 c.p.c.
art. 1183 c.c. art. 700 c.p.c.



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