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Documento


203890
IDG931503537
93.15.03537 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Orlando Antonio
Denunzia di vizi della cosa venduta ed esperibilita' dell' azione
Nota a Cass. sez. II civ. 5 giugno 1981, n. 6365
Nuovo dir., an. 70 (1993), fasc. 1, pt. 2, pag. 18-24
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30630
Secondo la Corte di Cassazione l' acquirente deve denunciare entro 8 giorni dalla scoperta l' esistenza di difetti della cosa acquistata; tale denuncia non rischiede speciali formalita' e puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo di trasmissione reputato idoneo. Nella nota vengono esaminati i problemi posti all' acquirente dalla mancanza di formalita' della denuncia.
art. 1495 c.c.



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