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203902
IDG931503549
93.15.03549 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Aprile Ercole
L' art. 507 c.p.p., tra principio dispositivo delle parti, terzieta' del giudice del dibattimento e poteri officiosi di iniziativa istruttoria, dopo la sentenza del 6.11.92 delle sezioni unite penali della Cassazione
Nota a Cass. sez. un. pen. 21 novembre 1992, n. 11227
Nuovo dir., an. 70 (1993), fasc. 2-3, pt. 2, pag. 100-112
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6215
La sentenza in commento ha stabilito che l' art. 507 c.p.p. va interpretato nel senso che il giudice del dibattimento puo' assumere nuovi mezzi di prova anche se si tratti di prove che le parti avrebbero potuto chiedere tempestivamente e non hanno chiesto. L' A., richiamato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito all' interpretazione dell' art. 507 c.p.p., giudica condivisibile la decisione delle sezioni unite.
art. 507 c.p.p.



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