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203997
IDG930603644
93.06.03644 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marsili Fabio
Licenziamento antisindacale e reintegrazione
Nota a Cass. sez. un. civ. 17 febbraio 1992, n. 1916
Dir. lav., an. 67 (1993), fasc. 1, pt. 2, pag. 50-56
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74700; D7706; D762; D763
Con la sentenza annotata, le sezioni unite sanciscono l' esperibilita' dell' azione di reintegrazione ex art. 28 l. 300/1970, anche nei confronti delle imprese che altrimenti, per i requisiti propri, sarebbero state al di fuori dei presupposti di applicazione della stabilita' reale. La sentenza ha risolto il contrasto giurisprudenziale, di cui l' A. richiama i termini, insorto nella sezione lavoro prima della emanazione della nuova disciplina dei licenziamenti individuali di cui alla l. 108/1990. L' A. procede all' individuazione della "ratio" della sentenza, attraverso l' esame coordinato delle disposizioni contenute nell' art. 4 l. 604/1966 e negli artt. 15 e 20 l. 300/1970. Sul problema della applicazione della reintegrazione dei licenziamenti per motivi sindacali, qualunque sia l' ambito dimensionale dell' impresa, l' A. esamina la l. 108/1990 che, all' art. 3, ha pienamente risolto il problema.
art. 4 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 15 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 3 l. 11 maggio 1990, n. 108
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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