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203998
IDG930603645
93.06.03645 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fontana Antonio
Ancora sulla disciplina del termine finale nei contratti di lavoro in agricoltura
Nota a Cass. 10 agosto 1991, n. 8767 Cass. 11 aprile 1992, n. 4432
Dir. lav., an. 67 (1993), fasc. 1, pt. 2, pag. 56-82
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9127
(Sommario: - Il contrasto in seno alla giurisprudenza. - Le due varianti della tesi secondo cui agli operai del settore agricolo non sarebbe applicabile la l. 230/1962. L' argomento "a fortiori" che si e' creduto di poter desumere dall' art. 6 della legge stessa. - Genesi dell' art. 6 cit. - La definizione di salariato fisso fornita dalla meno recente contrattazione collettiva. - Obbiezioni che al ricordato argomento "a fortiori" si sarebbero potute muovere gia' quando la l. 230/1962 fu promulgata. - Ulteriori rilievi critici fondati sull' assorbimento, verificatosi in epoca piu' recente, dei salariati fissi nel novero degli operai assunti mediante contratto a tempo indeterminato. - L' applicabilita' della legge citata ai lavori agricoli stagionali e' confermata dal combinato disposto dell' art. 1 comma 2 lett. a) d.p.r. 1525/1963. - La tesi dell' abrogazione parziale tacita: sua inconsistenza. - La forma, di cui all' art. 1 comma 3 l. 230/1962 e' richiesta "ad substantiam". - Ne deriva una disciplina molto rigorosa, che talora puo' contrastare con le esigenze di equita'. La tesi contraria all' applicabilita' della l. 230/1962 come reazione al suo eccessivo formalismo)
l. 18 aprile 1962, n. 230
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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