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Documento


204007
IDG930603654
93.06.03654 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
Esami di procuratore legale e iscrizione in un albo circondariale fuori da distretto della Corte d' Appello presso il quale l' esame e' stato sostenuto
Nota a ord. Cass. sez. un. civ. 8 ottobre 1992, n. 613
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 4, pt. 1, pag. 986-989
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D969003; D960
Con l' ordinanza di rimessione in epigrafe, la Cassazione a sezioni unite ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all' art. 25 r.d.l. 1478/1933 (convertito in l. 36/1934), dell' art. 3 comma 2 l. 406/1985, ora abrogato, nella parte in cui prevedeva che il superamento dell' esame di abilitazione all' esercizio della professione di procuratore legale consentisse l' iscrizione unicamente in un albo circondariale nell' ambito del distretto di Corte d' Appello presso la quale l' esame era stato sostenuto. L' A. ritiene la questione manifestamente infondata. Stigmatizza in particolare la prassi vigente in tema di iscrizione agli albi dei procuratori legali: periodicamente "migrano" attraverso l' Italia "praticanti procuratori" che, superato l' esame di abilitazione in distretti di Corte d' Appello, soprattutto del Mezzogiorno, dove il numero dei promossi e' tra l' 85 e il 90% degli ammessi agli scritti (contro il 5-10% degli altri distretti), si presentano poi ai Tribunali d' origine per ottenere l' iscrizione all' Albo.
art. 3 Cost. art. 4 Cost. art. 16 Cost. art. 25 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1478 l. 22 gennaio 1934, n. 36 art. 3 l. 24 luglio 1985, n. 406 art. 2 l. 4 marzo 1991, n. 67
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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