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| IDG930603655 | |
| 93.06.03655 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Tilla Maurizio
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| Sul pagamento anticipato del canone ed altre questioni in tema di
abrogazione, ex art. 84 legge n. 392 del 1978, delle disposizioni del
codice civile e della legislazione speciale
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| Nota a Cass. 25 maggio 1992, n. 6247
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| Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 4, pt. 1, pag. 1014-1017
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30640
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| Con la pronuncia in epigrafe la Cassazione, confermando la decisione
di secondo grado, ha confermato che l' art. 84 l. 392/1978 detta una
nuova, unitaria e organica disciplina delle locazioni degli immobili
urbani destinata a sostituire la precedente, abrogando implicitamente
la legislazione speciale incompatibile. Per quanto riguarda il caso
di specie, la Cassazione ha stabilito che la tesi della perdurante
validita' dell' art. 2 ter l. 351/1974, implicante la nullita' delle
clausole contrattuali che contemplano l' obbligo di corresponsione
anticipata del canone della locazione per periodi superiori a tre
mesi, non puo' trovare applicazione o "sopravvivenza" per le
locazioni relative a immobili ad uso diverso dall' abitazione. L' A.
condivide la decisione, segnalando pero' dei precedenti in senso
contrario della stessa Cassazione e della giurisprudenza di merito.
Indica poi, in via esemplificativa, una serie di problemi posti dall'
art. 84 l. 392/1978 in ordine all' individuazione delle disposizioni
del codice civile e della legislazione speciale che risultano
abrogate in quanto incompatibili con la predetta legge.
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| art. 11 l. 27 luglio 1978, n. 392
art. 79 l. 27 luglio 1978, n. 392
art. 84 l. 27 luglio 1978, n. 392
art. 2 ter d.l. 19 giugno 1974, n. 236
l. 12 agosto 1974, n. 351
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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