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204011
IDG930603658
93.06.03658 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romano Giovanni
Ancora su "pactum de non petendo" e insolvenza
Nota a Cass. 11 aprile 1992, n. 4463
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 4, pt. 1, pag. 1035-1040
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31310
La sentenza annotata, con motivazione che l' A. giudica ineccepibile, afferma l' irrilevanza, ai fini della sussistenza dell' insolvenza, della prova del pactum de non petendo. La Corte d' Appello era giunta alla stessa conclusione, sulla base pero' di differenti ordini di ragioni. L' A. si sofferma in particolare sul motivo, addotto dai giudici di merito, secondo cui una convenzione di tal sorta non sarebbe stata valida, concretando un concordato privatistico inammissibile, perche' in contrasto con i fini pubblicistici alla base di tutta la materia fallimentare. L' A. non condivide tale assunto, relativo all' invalidita' in astratto del pactum de non petendo, e rileva come al contrario la Cassazione, pur non affrontando ex professo l' argomento, ammetta implicitamente, in un passo della motivazione, la validita' in astratto dell' accordo de quo, anche nel caso in cui non tutti i creditori vi abbiano aderito.
art. 5 l. fall. art. 1236 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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