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| IDG930603659 | |
| 93.06.03659 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Tilla Maurizio
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| Sull' applicazione dell' art. 1489 c.c. in relazione all' esistenza,
sull' immobile promesso in vendita o venduto, di vincoli storici,
archeologici e urbanistici
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| Nota a Cass. 3 febbraio 1992, n. 1143
Cass. 10 luglio 1991, n. 7639
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| Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 4, pt. 1, pag. 1044-1052
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1825; D1317
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| Con la prima decisione, la Cassazione ha affermato che la
sottoposizione a vincolo storico o archeologico non rende l' immobile
incommerciabile, ma lo sottopone a cautele che ne assicurano la
conservazione e l' integrita'. La previsione del diritto di
prelazione da parte dello Stato in caso di alienazione da parte del
proprietario e' la conferma della "commerciabilita'" dell' immobile.
La Cassazione ha poi aggiunto che il vincolo imposto dalla l.
1089/1939 in nessun caso puo' assimilarsi a un vizio della cosa, ne'
puo' considerarsi un onere ex art. 1489 c.c. L' A. condivide
sostanzialmente questo principio. Riporta, in via esemplificativa,
alcune decisioni relative all' adempimento di modalita' e
comportamenti negoziali e processuali nei confronti dello Stato in
caso di esistenza di vincolo artistico o archeologico sull' immobile
da trasferire o trasferito. Con la seconda pronuncia, la Cassazione
ha riaffermato l' orientamento secondo cui neanche i limiti e in
vincoli della proprieta' privata derivanti dalle prescrizioni di un
piano regolatore approvato rientrano fra gli oneri non apparenti di
cui all' art. 1489 c.c. L' A. segnala le interpretazioni
giurisprudenziali cui ha dato luogo l' applicazione dell' art. 1489
c.c.
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| l. 1 giugno 1939, n. 1089
art. 1351 c.c.
art. 1489 c.c.
art. 2932 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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