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204012
IDG930603659
93.06.03659 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Tilla Maurizio
Sull' applicazione dell' art. 1489 c.c. in relazione all' esistenza, sull' immobile promesso in vendita o venduto, di vincoli storici, archeologici e urbanistici
Nota a Cass. 3 febbraio 1992, n. 1143 Cass. 10 luglio 1991, n. 7639
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 4, pt. 1, pag. 1044-1052
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1825; D1317
Con la prima decisione, la Cassazione ha affermato che la sottoposizione a vincolo storico o archeologico non rende l' immobile incommerciabile, ma lo sottopone a cautele che ne assicurano la conservazione e l' integrita'. La previsione del diritto di prelazione da parte dello Stato in caso di alienazione da parte del proprietario e' la conferma della "commerciabilita'" dell' immobile. La Cassazione ha poi aggiunto che il vincolo imposto dalla l. 1089/1939 in nessun caso puo' assimilarsi a un vizio della cosa, ne' puo' considerarsi un onere ex art. 1489 c.c. L' A. condivide sostanzialmente questo principio. Riporta, in via esemplificativa, alcune decisioni relative all' adempimento di modalita' e comportamenti negoziali e processuali nei confronti dello Stato in caso di esistenza di vincolo artistico o archeologico sull' immobile da trasferire o trasferito. Con la seconda pronuncia, la Cassazione ha riaffermato l' orientamento secondo cui neanche i limiti e in vincoli della proprieta' privata derivanti dalle prescrizioni di un piano regolatore approvato rientrano fra gli oneri non apparenti di cui all' art. 1489 c.c. L' A. segnala le interpretazioni giurisprudenziali cui ha dato luogo l' applicazione dell' art. 1489 c.c.
l. 1 giugno 1939, n. 1089 art. 1351 c.c. art. 1489 c.c. art. 2932 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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