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Documento


204015
IDG930603662
93.06.03662 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tullio Antonio
Ad impossibilia nemo tenetur (nota a margine della richiesta di una prova impossibile del danno)
Nota a Trib. Roma 5 novembre 1992
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 4, pt. 1, pag. 1087-1093
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31571
Secondo la massima di cui alla sentenza in epigrafe "la prova del danno sofferto a seguito di furtiva asportazione del contenuto della cassetta di sicurezza non puo' ritenersi fornita con la produzione in giudizio della denuncia di furto fatta alla polizia giudiziaria". La sentenza non affronta quindi il tema, assai dibattuto in dottrina e in giurisprudenza, della validita' dell' art. 2 delle norme bancarie uniformi. L' A., rinviando ad altra sede la disamina di questa problematica, si sofferma su un problema pratico che, a suo avviso, merita particolarmente attenzione: quello della difficolta', o meglio dell' oggettiva impossibilita' per l' utente, di provare il danno sofferto in caso di abusiva sottrazione del contenuto della cassetta.
art. 2697 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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