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Documento


204018
IDG930603665
93.06.03665 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Stella Richter Paolo
L' obbligo di motivazione nella valutazione delle prove di esame per procuratore legale
Osservazione a TAR MA 12 febbraio 1993, n. 66
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 4, pt. 1, pag. 1142-1143
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D120; D960
L' A. rileva come le perplessita' sull' utilita' dell' art. 3 l. 241/1990, che estende ad ogni provvedimento amministrativo, salvo alcune eccezioni, l' obbligo di motivazione, sono superate in casi come quello di cui alla sentenza annotata: in tutti gli esami in cui il giudizio e' espresso da un voto o da un punteggio, la motivazione non svolge il semplice ruolo di selezione e richiamo dei dati, di fatto e giuridici, acquisiti nella fase istruttoria, ma crea nell' esaminatore un onere di attenzione, chiarezza e completezza di giudizio che altrimenti non sarebbero garantite.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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