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| IDG930603670 | |
| 93.06.03670 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lo Cascio Giovanni
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| Ancora sugli effetti del fallimento nella consecuzione dei
procedimenti
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| Nota a Cass. 29 gennaio 1993, n. 1168
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| Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 5, pt. 1, pag. 1177-1180
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31301; D31370
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| La massima della sentenza della Cassazione in epigrafe enuncia il
principio interpretativo che configura e giustifica, nella
consecuzione dei procedimenti concorsuali, un' unica procedura, alla
quale si estendono gli effetti del fallimento. L' estensione non
avviene pero' in modo generalizzato e automatico, ma solo nei limiti
in cui non esista per l' amministrazione controllata una disciplina
specifica della situazione da regolare e s' intraveda una eadem ratio
tra la disciplina espressa e la situazione non regolata, alla quale
si voglia estendere la prima. Nel caso di specie, "il decorso degli
interessi convenzionali sui crediti ipotecari maturati durante la
prima procedura e' regolato dalla disciplina ordinaria dettata dal
codice civile e non da quella prevista dall' art. 54 l. fall., non
potendo estendersi il principio dell' equiparazione del fallimento al
pignoramento anche al decreto di ammissione all' amministrazione
controllata". Si tratta di un orientamento gia' espresso dalla
giurisprudenza della Cassazione. L' A. riassume le osservazioni e
ribadisce i rilievi critici gia' sollevati sull' argomento.
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| art. 55 l. fall.
art. 169 l. fall.
art. 187 l. fall.
art. 188 l. fall.
art. 1224 c.c.
art. 1282 c.c.
art. 1284 c.c.
art. 2855 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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