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204023
IDG930603670
93.06.03670 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Cascio Giovanni
Ancora sugli effetti del fallimento nella consecuzione dei procedimenti
Nota a Cass. 29 gennaio 1993, n. 1168
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 5, pt. 1, pag. 1177-1180
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31301; D31370
La massima della sentenza della Cassazione in epigrafe enuncia il principio interpretativo che configura e giustifica, nella consecuzione dei procedimenti concorsuali, un' unica procedura, alla quale si estendono gli effetti del fallimento. L' estensione non avviene pero' in modo generalizzato e automatico, ma solo nei limiti in cui non esista per l' amministrazione controllata una disciplina specifica della situazione da regolare e s' intraveda una eadem ratio tra la disciplina espressa e la situazione non regolata, alla quale si voglia estendere la prima. Nel caso di specie, "il decorso degli interessi convenzionali sui crediti ipotecari maturati durante la prima procedura e' regolato dalla disciplina ordinaria dettata dal codice civile e non da quella prevista dall' art. 54 l. fall., non potendo estendersi il principio dell' equiparazione del fallimento al pignoramento anche al decreto di ammissione all' amministrazione controllata". Si tratta di un orientamento gia' espresso dalla giurisprudenza della Cassazione. L' A. riassume le osservazioni e ribadisce i rilievi critici gia' sollevati sull' argomento.
art. 55 l. fall. art. 169 l. fall. art. 187 l. fall. art. 188 l. fall. art. 1224 c.c. art. 1282 c.c. art. 1284 c.c. art. 2855 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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