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204026
IDG930603673
93.06.03673 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bianconcini Tiziano
Contratto di formazione e lavoro: sono davvero illegittime le dimissioni?
Nota a Cass. 23 dicembre 1992, l n. 13597
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 5, pt. 1, pag. 1214-1217
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D73; D771
La sentenza della Cassazione in commento conferma le sentenze di merito. Secondo la Suprema Corte le dimissioni del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, anche se date con preavviso, sono illegittime. Pertanto il recedente deve risarcire il danno arrecato al datore di lavoro. Dopo un rapido inquadramento delle questioni in gioco, l' A. critica le conclusioni cui e' giunta la Suprema Corte sotto due aspetti. Il rinvio all' art. 1223 c.c. per il risarcimento del danno non risulta essere stato accompagnato dall' accertamento dell' effettiva sussistenza del danno quale conseguenza immediata e diretta dell' inadempimento. La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 3 l. 863/1984, per violazione dell' art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilita' di dimissioni volontarie anche senza giusta causa. A giudizio dell' A., la fattispecie richiama piuttosto l' art. 41 comma 2 Cost., per il quale l' attivita' economica non puo' svolgersi in modo da arrecare pregiudizio alla liberta' umana. La tastiera degli strumenti di flessibilita' del mercato del lavoro si arricchisce sempre piu' (vedi d.l. 5/1993) mediante nuove forme di contratto a tempo determinato, al di la' del nomen iuris di volta in volta adottato. Appare dunque necessario un intervento del legislatore che consenta di poterne recedere, con un congruo preavviso.
aret. 3 Cost. art. 3 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 l. 19 dicembre 1984, n. 863 art. 1223 c.c. art. 2119 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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