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| IDG930603673 | |
| 93.06.03673 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bianconcini Tiziano
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| Contratto di formazione e lavoro: sono davvero illegittime le
dimissioni?
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| Nota a Cass. 23 dicembre 1992, l n. 13597
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| Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 5, pt. 1, pag. 1214-1217
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D73; D771
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| La sentenza della Cassazione in commento conferma le sentenze di
merito. Secondo la Suprema Corte le dimissioni del lavoratore assunto
con contratto di formazione e lavoro, anche se date con preavviso,
sono illegittime. Pertanto il recedente deve risarcire il danno
arrecato al datore di lavoro. Dopo un rapido inquadramento delle
questioni in gioco, l' A. critica le conclusioni cui e' giunta la
Suprema Corte sotto due aspetti. Il rinvio all' art. 1223 c.c. per il
risarcimento del danno non risulta essere stato accompagnato dall'
accertamento dell' effettiva sussistenza del danno quale conseguenza
immediata e diretta dell' inadempimento. La Suprema Corte ha ritenuto
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell' art. 3 l. 863/1984, per violazione dell' art. 3 Cost., nella
parte in cui non prevede la possibilita' di dimissioni volontarie
anche senza giusta causa. A giudizio dell' A., la fattispecie
richiama piuttosto l' art. 41 comma 2 Cost., per il quale l'
attivita' economica non puo' svolgersi in modo da arrecare
pregiudizio alla liberta' umana. La tastiera degli strumenti di
flessibilita' del mercato del lavoro si arricchisce sempre piu' (vedi
d.l. 5/1993) mediante nuove forme di contratto a tempo determinato,
al di la' del nomen iuris di volta in volta adottato. Appare dunque
necessario un intervento del legislatore che consenta di poterne
recedere, con un congruo preavviso.
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| aret. 3 Cost.
art. 3 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726
l. 19 dicembre 1984, n. 863
art. 1223 c.c.
art. 2119 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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