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204032
IDG930603679
93.06.03679 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tassone Stefania
Risarcibilita' dell' interesse legittimo e problemi di giurisdizione
Nota a Cass. sez. un. civ. 14 gennaio 1992, n. 367
Giust. civ., an. 43 (1993), fasc. 5, pt. 1, pag. 1313-1320
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D11130; D1520; D1550
Dei risparmiatori, a seguito del fallimento di una societa' a responsabilita' limitata della quale avevano sottoscritto le quote, avevano proposto domanda di risarcimento del danno nei confronti dei funzionari della CONSOB, lamentando un' omissione di controllo sulla societa' che aveva loro proposto l' operazione finanziaria. Il giudice aveva chiamato in causa la stessa CONSOB, unitamente al Ministero del Tesoro. Le parti convenute avevano proposto regolamento preventivo di giurisdizione, affermando il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto all' azione risarcitoria proposta. Riuniti i ricorsi perche' attinenti alla medesima domanda giudiziale, le sezioni unite hanno dichiarato inammissibili le due istanze per improponibilita' assoluta della domanda, poiche' la posizione dedotta in giudizio dagli attori non sarebbe di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, non tutelabile davanti al giudice ordinario. La Cassazione ha svolto argomentazioni diverse, che l' A. illustra, dando rilievo alle differenti implicazioni del difetto di giurisdizione per improponibilita' assoluta della domanda nella lite fra privati e in quella fra privati e p.a. L' A. trae spunto dalla vicenda per tracciare un parallelismo con il problema dell' esperibilita' delle azioni possessorie nei confronti della p.a., per cogliere le peculiarita' del recente orientamento delle sezioni unite che qualifica come attinente al merito, e non alla giurisdizione, il tema della irrisarcibilita' dell' interesse legittimo.
art. 37 c.p.c. art. 41 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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