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204052
IDG930603699
93.06.03699 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Serino Roberto
Nota a App. Roma 28 aprile 1992, n. 1040
Riv. not., an. 46 (1992), fasc. 5, pt. 2, pag. 1289-1292
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D312200; D302
La sentenza in commento offre all' A. lo spunto per affrontare un tema molto discusso in dottrina e giurisprudenza, quello della validita', alla luce del divieto di cui all' art. 458 c.c., del divieto delle clausole statutarie che mirano a disciplinare la sorte della partecipazione di ciascun socio dopo la sua morte. Nel caso di specie si trattava di una societa' per azioni. La sentenza s' incentra sul contrasto della clausola statutaria con il divieto di patti successori. Secondo l' A., invece, sarebbe stato molto piu' convincente il richiamo alla differente disciplina della circolazione delle partecipazioni sociali nelle societa' di persone rispetto alle societa' di capitali. Secondo l' A., nel caso in esame la clausola pone in essere un implicito divieto assoluto di trasferimento mortis causa, in contrasto con il principio inderogabile di cui all' art. 2355 c.c., che ammette particolari limitazioni al trasferimento delle azioni, ma mai un divieto assoluto.
art. 2355 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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