Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


204068
IDG930603715
93.06.03715 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cotto Giuseppe
Sul divieto di cui all' art. 48 T.U. Successioni
Vita not., an. 45 (1993), fasc. 1, pt. 2, pag. 488-493
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2311
L' art. 48 d.p.r. 637/1972 sulle successioni reca il divieto per i pubblici ufficiali di "compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte se non e' stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all' art. 27, quarto comma, della dichiarazione della successione o dell' intervenuto accertamento d' ufficio, e non e' stato dichiarato per iscritto dall' interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione". La maggioranza dei notai, afferma l' A., con interpretazione "di comodo", intende la norma quale divieto di stipulare atti di trasferimento di beni ereditari inter vivos tra gli eredi e i terzi. L' A. ritiene non esatta quest' interpretazione, sostenendo invece che l' oggetto del divieto per il pubblico ufficiale riguarda gli atti relativi al trasferimento mortis causa, dal de cuius all' erede, e non anche quelli dall' erede al terzo.
art. 48 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati