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204112
IDG930603759
93.06.03759 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sattler Fabio
Articolo 22 legge n. 990/1969
Nota a App. Salerno 22 aprile 1992, n. 141
Dir. Ec. Assic., an. 34 (1992), fasc. 2-3, pag. 665-669
D31651
La sentenza in nota offre all' A. lo spunto per un' analisi dell' art. 22 l. 990/1969, il quale prevede che l' azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi e' l' obbligo di assicurazione possa essere proposta solo una volta che siano trascorsi 60 giorni da quando il danneggiato ha chiesto all' assicurazione il risarcimento. Richiamate le diverse tesi interpretative della norma in questione, l' A. ne delinea la struttura e l' ambito di applicabilita', esaminando poi la problematica sollevata dalla pronuncia in commento, relativa al rapporto fra l' art. 22 cit. e l' intervento in causa di un terzo.
art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 167 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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