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204138
IDG930703785
93.07.03785 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Germano' Alberto
Procedimento sulla qualita' demaniale delle terre ed iniziativa ufficiale del Commissario agli usi civici
Dir. Giur. Agr., an. 1 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 204-206
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1543
La Corte di Cassazione, con l' ordinanza 21 settembre 1991 (pubblicata in questo fascicolo), ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 29 l. 1766/1927 nella parte in cui prevede che i giudizi davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici possono essere promossi anche d' ufficio, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza. A tale ordinanza ha fatto seguito quella 27 marzo 1992 del Commissario agli usi civici per il Lazio, l' Umbria e la Toscana (anch' essa pubblicata in questo fascicolo), la quale contesta la tesi della Cassazione, osservando che nella situazione attuale di strisciante usurpazione del demanio collettivo eliminare la potesta' "ex ufficio" del Commissario e, dunque, confidare la difesa giudiziaria del demanio collettivo ai titolari, significherebbe nella maggior parte dei casi rinunciare alla tutela di tali diritti e rimettere la regolamentazione ai piu' scaltri e ai piu' potenti. Premesso un esame del regime delle terre di uso civico, l' A. sostiene che "la grave anomalia processuale derivante dal riconoscimento della possibilita' che il giudice rivesta contemporaneamente la figura di attore" coma ha affermato nell' ordinanza di rimessione la Suprema Corte, non puo' portare sic et simpliciter alla eliminazione del potere di un organo pubblico imparziale di promuovere il giudizio sulla "qualitas soli". La "anomalia" di un giudice che e' anche attore, che oggi appare tanto grave alla nostra Cassazione, non suonava e forse non suona tanto anomale, sostiene l' A., se inquadrata nel sistema dei processi civili inquisitori aventi ad oggetto rapporti sostanzialmente indisponibili.
art. 29 l. 16 giugno 1927, n. 1766 ord. Cass. 21 settembre 1991
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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