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| IDG930703801 | |
| 93.07.03801 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Masini Stefano
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| Considerazioni sull' esercizio della prelazione agraria da parte del
soccidario
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| Nota a Cass. sez. III civ. 13 febbraio 1992, n. 1743
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| Dir. Giur. Agr., an. 1 (1992), fasc. 5, pt. 2, pag. 283-284
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91452; D91611
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| La sentenza in commento nega la sussistenza del requisito del biennio
di coltivazione, ai fini della prelazione, nel caso in cui tale
periodo sia raggiunto sommando quello in cui l' affittuario ha
detenuto il fondo come soccidario, ancorche' con conferimento di
pascolo, con quello successivo di affittuario a seguito di
trasformazione del contratto di soccida ex art. 24 l. 11/1971. La
sentenza dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell' art. 8 l. 590/1965 nella parte in
cui non consente al titolare della soccida con conferimento di
pascolo di esercitare il diritto di prelazione. L' A. approfondisce
la questione della possibilita' di riconoscere anche al soccidario l'
esercizio della prelazione in una prospettiva di politica legislativa
che tendesse a concentrare nelle mani dell' imprenditore
professionalmente ed economicamente capace il godimento dei beni
aziendali.
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| art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
art. 24 l. 11 febbraio 1971, n. 11
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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