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204154
IDG930703801
93.07.03801 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Masini Stefano
Considerazioni sull' esercizio della prelazione agraria da parte del soccidario
Nota a Cass. sez. III civ. 13 febbraio 1992, n. 1743
Dir. Giur. Agr., an. 1 (1992), fasc. 5, pt. 2, pag. 283-284
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91452; D91611
La sentenza in commento nega la sussistenza del requisito del biennio di coltivazione, ai fini della prelazione, nel caso in cui tale periodo sia raggiunto sommando quello in cui l' affittuario ha detenuto il fondo come soccidario, ancorche' con conferimento di pascolo, con quello successivo di affittuario a seguito di trasformazione del contratto di soccida ex art. 24 l. 11/1971. La sentenza dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 8 l. 590/1965 nella parte in cui non consente al titolare della soccida con conferimento di pascolo di esercitare il diritto di prelazione. L' A. approfondisce la questione della possibilita' di riconoscere anche al soccidario l' esercizio della prelazione in una prospettiva di politica legislativa che tendesse a concentrare nelle mani dell' imprenditore professionalmente ed economicamente capace il godimento dei beni aziendali.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 24 l. 11 febbraio 1971, n. 11
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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