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204156
IDG930703803
93.07.03803 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
C(appiello) I(cilio)
Sulla usucapibilita' dell' alveo abbandonato
Nota a Cass. sez. I civ. 9 ottobre 1991, n. 10607
Dir. Giur. Agr., an. 1 (1992), fasc. 5, pt. 2, pag. 287
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D304122; D304123; D13001
Secondo la sentenza annotata "l' alveo cessa di essere bene demaniale e diventa, quindi, usucapibile, quando il letto del fiume non e' piu' adatto a consentire lo scorrimento dell' acqua". L' A. evidenzia il pregio della sentenza nell' affermazione di principio secondo cui il regime giuridico delle acque (definite pubbliche dalle leggi in materia) condiziona la demanialita' del relativo suolo su cui esse scorrono (fiumi) o permangono (laghi), in funzione strumentale alla demanialita' di tali acque. Ritenuta una "dipendenza" del regime giuridico del suolo rispetto a quello delle acque, e' la legge che espressamente prevede i casi in cui tale collegamento funzionale, allorche' si verifichino determinati fenomeni (naturali o artificiali), sorge, cessi o resti insensibile ai mutamenti stessi. L' A. richiama la normativa in materia, la dottrina e la giurisprudenza.
art. 946 c.c. art. 1158 c.c. art. 1159 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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