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| IDG930703805 | |
| 93.07.03805 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gatta Carlo
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| Ammissibilita' del giuramento suppletorio in ordine ai fatti
materiali costitutivi del diritto all' iscrizione negli elenchi
nominativi dei lavoratori agricoli
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| Nota a Cass. sez. lav. 4 aprile 1991, n. 3508
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| Dir. Giur. Agr., an. 1 (1992), fasc. 5, pt. 2, pag. 298
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| D91278; D761; D4193; D41541; D30824
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| In caso di controversia riguardante il diritto all' iscrizione negli
elenchi nominativi, ai fini previdenziali dei lavoratori agricoli, la
sentenza afferma l' ammissibilita' del giuramento suppletorio.
Correttamente, pero', afferma l' A., la sentenza ha circoscritto i
limiti di tale ammissibilita' ai "fatti materiali che rappresentano
il sostrato e la premessa per l' affermazione o la negazione del
diritto alla posizione previdenziale, come, ad esempio, il fatto
dell' associazione di persone per l' esecuzione di una determinata
attivita', con precisazione delle concrete modalita' di espletamento
del relativo rapporto". "Il giuramento, sia esso decisorio o
suppletorio, non puo' essere definito al fine di ottenere dalla parte
dichiarazioni sull' esistenza o inesistenza di un rapporto o
situazioni giuridiche". Per questa ragione sono stati accolti i
motivi di ricorso dell' INPS e dello SCAU per il rilievo che "la
dichiarazione richiesta alla giurante era relativa alla
qualificazione giuridica del rapporto di conduzione dei fondi (se
come colonia o ad altro titolo) e come tale non poteva costituire
oggetto del deferito giuramento".
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| art. 2 l. 4 aprile 1952, n. 218
art. 2736 c.c.
art. 2739 c.c.
art. 240 c.p.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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