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204169
IDG930703816
93.07.03816 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cappiello Icilio
Esegesi e ambito di applicazione dell' art. 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203
Nota a Cass. sez. III civ. 6 marzo 1992, n. 2687 Cass. sez. III civ. 23 marzo 1991, n. 3157 App. Potenza 27 febbraio 1991
Dir. Giur. Agr., an. 1 (1992), fasc. 6, pt. 2, pag. 344
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D914
La sentenza della Corte d' Appello di Potenza in epigrafe ammette che l' indennizzo per "risoluzione incolpevole" del contratto di affitto ex art. 43 l. 203/1982 possa essere riconosciuto al concessionario anche nel caso di perdita (incolpevole) della capacita' lavorativa. La sentenza n. 2687 della Cassazione ammette che a reclamare l' indennizzo siano gli eredi dell' affittuario defunto, ancorche' non in possesso dei requisiti a porli in grado di proseguire il rapporto. La sentenza n. 3157 della Cassazione, invece, si pone in contrasto con entrambe le interpretazioni dell' art. 43 cit. Evidenziate le problematiche esegetiche relative alla dizione "risoluzione incolpevole" dell' art. 43, l' A. ritiene piu' corretta l' interpretazione restrittiva operata dalla sentenza n. 3157.
art. 43 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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