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204178
IDG930703825
93.07.03825 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Berry Benedicte
Attivita' agricole e diritto civile (L' abbandono del criterio fondiario nella definizione legale di agricoltura)
Riv. dir. agr., an. 71 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 525-550
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9511; D9120
(Sommario: - Premessa. - I. L' ABBANDONO DEL CRITERIO FONDIARIO NELLA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE. - Le primizie. a) Primizie dottrinali; b) Primizie legislative ed amministrative; c) Primizie giurisprudenziali; d) Primizie governative. - Il dittico delle attivita' legalmente riconosciute come agricole: a) Le attivita' agricole principali; b) le attivita' agricole secondarie. - La portata della definizione legale rispetto alla legislazione sociale e fiscale: a) Un inizio di allineamento nel diritto sociale; b) residui di inadeguatezza del diritto fiscale. - II. LA PRESUNZIONE CIVILE DI AGRARIETA'. - La qualificazione giuridica delle attivita' agricole tradizionali: a) una tradizione civilistica radicata su diversi principi; b) una tradizione civilistica limitata tuttavia nella sua portata. - La nuova qualificazione giuridica delle attivita' agricole in quanto attivita' civili e non commerciali: a) una evoluzione affermata dal legislatore del 1988; b) come l' innovazione si e' concretata)
art. 2 loi 30 dicembre 1988, n. 88-1202 (Francia)
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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