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204184
IDG930703831
93.07.03831 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Recchi Paolo
Su due nuovi tipi di prelazione agraria e sulla durata degli affitti derivati da conversione di rapporti associativi
Riv. dir. agr., an. 71 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 644-647
D91611; D91613; D9142
Il d.l. 458/1992, all' art. 4, detta una disposizione che dovrebbe scoraggiare l' aggiramento della prelazione agraria nella vendita di terreni attraverso la costituzione di societa' fittizie. La norma, infatti, afferma che "il conferimento di terreni agricoli in societa', che non sia una societa' semplice costituita da coltivatori diretti o una societa' cooperativa agricola, e l' assegnazione di terreni per liquidazione di societa' dello stesso tipo sono soggetti al diritto di prelazione e al diritto di riscatto di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni e integrazioni". L' A. esamina la portata della norma, osservando che una analoga e' presente da tempo nella legislazione spagnola. Tuttavia, per la parte relativa al conferimento di terreni in societa', la nuova norma rendera' piu' difficile tale operazione anche quando tenda al finanziamento e all' incremento in genere di attivita' agricole. Lo stesso decreto-legge ha anche introdotto un nuovo tipo di prelazione a favore degli affittuari alla scadenza dei termini di cui agli artt. 1 e 2 l. 203/1982, o dei diversi termini pattizi. Con la nuova norma il conduttore ha diritto, a parita' di condizioni, ad essere preferito ai terzi, nel caso in cui il locatore intenda concedere in affitto il fondo. Lo stesso art. 1 del decreto legge risolve autenticamente il problema della durata dei contratti in affitto derivati da conversione di preesistenti rapporti associativi.
art. 1 d.l. 24 novembre 1992, n. 458 art. 4 d.l. 24 novembre 1992, n. 458
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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