| Il d.l. 458/1992, all' art. 4, detta una disposizione che dovrebbe
scoraggiare l' aggiramento della prelazione agraria nella vendita di
terreni attraverso la costituzione di societa' fittizie. La norma,
infatti, afferma che "il conferimento di terreni agricoli in
societa', che non sia una societa' semplice costituita da coltivatori
diretti o una societa' cooperativa agricola, e l' assegnazione di
terreni per liquidazione di societa' dello stesso tipo sono soggetti
al diritto di prelazione e al diritto di riscatto di cui alle leggi
26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817, e successive
modificazioni e integrazioni". L' A. esamina la portata della norma,
osservando che una analoga e' presente da tempo nella legislazione
spagnola. Tuttavia, per la parte relativa al conferimento di terreni
in societa', la nuova norma rendera' piu' difficile tale operazione
anche quando tenda al finanziamento e all' incremento in genere di
attivita' agricole. Lo stesso decreto-legge ha anche introdotto un
nuovo tipo di prelazione a favore degli affittuari alla scadenza dei
termini di cui agli artt. 1 e 2 l. 203/1982, o dei diversi termini
pattizi. Con la nuova norma il conduttore ha diritto, a parita' di
condizioni, ad essere preferito ai terzi, nel caso in cui il locatore
intenda concedere in affitto il fondo. Lo stesso art. 1 del decreto
legge risolve autenticamente il problema della durata dei contratti
in affitto derivati da conversione di preesistenti rapporti
associativi.
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