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204189
IDG930703836
93.07.03836 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrucci Nicoletta
Famiglia coltivatrice
Nota a Cass. 16 aprile 1992, n. 4689
Riv. dir. agr., an. 71 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 400-404
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91441; D30128
La sentenza annotata affronta il problema relativo alla legittimazione processuale attiva e passiva dell' impresa familiare coltivatrice limitatamente ai rapporti con il concedente, con riferimento all' ipotesi di mancata nomina del rappresentante ex art. 48 l. 203/1982. La questione viene risolta nel senso di riconoscere la rappresentanza a ciascun componente con rilevanza degli effetti processuali nei confronti degli altri familiari. Non e' pertanto necessario a tal fine ricorrere all' integrazione del contraddittorio. La decisione si fonda sul principio secondo cui e' configurabile una equiparazione della famiglia coltivatrice alla societa' semplice, esclusi il fine speculativo e l' origine contrattuale. Di conseguenza e' possibile l' applicazione ad essa del principio societario dell' amministrazione disgiuntiva con riferimento a tutti i familiari. L' A. richiama l' oscillante giurisprudenza in materia e la dottrina.
art. 48 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 230 bis c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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