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| IDG930703837 | |
| 93.07.03837 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrucci Nicoletta
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| Successioni in agricoltura
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| Nota a Cass. 2 aprile 1992, n. 4012
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| Riv. dir. agr., an. 71 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 405-412
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9135
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| La sentenza in commento nega al ricorrente la possibilita' di
avvalersi del disposto dell' art. 49 comma 1 l. 203/1982, sulla base
del presupposto che egli aveva svolto si' attivita' agricola sui
fondi oggetto della successione, ma esclusivamente nell' ambito di
comunione ereditaria che, alla morte del de cuius, si era instaurata
su detti fondi tra il ricorrente e gli altri coeredi. Tale rapporto
non poteva essere qualificato in termini di affitto di fondo rustico,
anche a motivo della esistenza di uno specifico obbligo di rendiconto
che gravava sul ricorrente. Secondo la Corte, tale rapporto e' da
ritenersi soggetto esclusivamente alle norme del diritto ereditario
di cui al codice civile e quindi sottratto all' ambito di
applicazione dell' art. 49 cit. L' A. espone alcune argomentazioni,
proponendo un' impostazione diversa, per quanto riguarda l'
inapplicabilita' dell' art. 49 alla fattispecie e richiama a
proposito giurisprudenza e dottrina. Altra questione esaminata e'
quella relativa all' inapplicabilita' dell' art. 49 alle successioni
apertesi in epoca anteriore all' entrata in vigore della l. 203/1982.
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| art. 49 l. 3 maggio 1982, n. 203
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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