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204190
IDG930703837
93.07.03837 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrucci Nicoletta
Successioni in agricoltura
Nota a Cass. 2 aprile 1992, n. 4012
Riv. dir. agr., an. 71 (1992), fasc. 4, pt. 2, pag. 405-412
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9135
La sentenza in commento nega al ricorrente la possibilita' di avvalersi del disposto dell' art. 49 comma 1 l. 203/1982, sulla base del presupposto che egli aveva svolto si' attivita' agricola sui fondi oggetto della successione, ma esclusivamente nell' ambito di comunione ereditaria che, alla morte del de cuius, si era instaurata su detti fondi tra il ricorrente e gli altri coeredi. Tale rapporto non poteva essere qualificato in termini di affitto di fondo rustico, anche a motivo della esistenza di uno specifico obbligo di rendiconto che gravava sul ricorrente. Secondo la Corte, tale rapporto e' da ritenersi soggetto esclusivamente alle norme del diritto ereditario di cui al codice civile e quindi sottratto all' ambito di applicazione dell' art. 49 cit. L' A. espone alcune argomentazioni, proponendo un' impostazione diversa, per quanto riguarda l' inapplicabilita' dell' art. 49 alla fattispecie e richiama a proposito giurisprudenza e dottrina. Altra questione esaminata e' quella relativa all' inapplicabilita' dell' art. 49 alle successioni apertesi in epoca anteriore all' entrata in vigore della l. 203/1982.
art. 49 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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