| In coerenza con quanto svolto in precedenza la particolare
problematica relativa alla collocazione nel sistema delle fonti della
legge "generale" assume notevole importanza, se considerata alla luce
della nuova normativa su Comuni e Province ove nell' art. 1, comma 3,
l. 142/1990 e' sancito esplicitamente il divieto di derogare
tacitamente ai principi contenuti nella legge di riforma dell'
ordinamento degli Enti locali con atti legislativi successivi. L'
analisi, pertanto, deve allargare il respiro, venendo in campo una
serie di questioni, prima fra tutte quella riguardante la
possibilita' della legge di autorafforzarsi, col vietare appunto
deroghe implicite, dovendosi, piuttosto propendere per l' idea
secondo cui la particolare efficacia della legge in questione
discende direttamente dal carattere della "generalita'" richiamato
nell' art. 128 Cost. In proposito, la soluzione sembra che il
potenziamento della "resistenza passiva" della legge generale derivi
dalla funzione che il dettato costituzionale ha inteso assegnare ad
essa. Altra questione concerne l' individuazione del criterio di
risoluzione di eventuali antinomie tra norme sulla materia; criterio
che, l' art. 128, sembra riferire a quello della competenza. Un
ulteriore profilo e' rappresentato dalla natura di norma interposta
della legge generale di cui trattasi, quale norme per cosi' dire,
ponte tra l' art. 128 e le successive leggi. Infine, gli ultimi
spunti di ricostruzione sono offerti dalla possibilita', assai
remota, di intravvedere nella legge generale di cui all' art. 128 una
qualche analogia con le leggi organiche, conosciute in altri
ordinamenti, nonche' della ipotesi, assai piu' concreta, che essa
vada annoverata tra le leggi in materia costituzionale.
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