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204237
IDG930903884
93.09.03884 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzeo Elena
Danno biologico ed inabilita' al lavoro nella giurisprudenza costituzionale
Nota a C. Cost. 15 febbraio 1991, n. 87
Riv. it. med. leg., an. 14 (1992), fasc. 3, pt. 1, pag. 679-692
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30706; D7011; D58; D0411
La Corte Costituzionale, con la sentenza annotata, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 d.p.r. 1124/1965, nella parte in cui non si prevede il risarcimento del danno c.d. biologico patito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni, in riferimento agli artt. 3, 32 comma 1, 35 comma 1 e 38 comma 2 Cost. L' A. osserva come la Corte abbia ritenuto opportuno, per non travalicare le proprie potesta', limitarsi ad esprimere un monito al legislatore, richiamandolo all' impegno di emendare l' incongruenza di una normativa che, come la medicina legale va affermando ormai da tempo, valuta il danno alla persona limitatamente alla considerazione restrittiva dell' uomo come strumento e mezzo di lavoro.
art. 3 Cost. art. 32 Cost. art. 35 Cost. art. 38 Cost. art. 2 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 74 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
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