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204238
IDG930903885
93.09.03885 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiori Angelo, Marchetti Daniela, Marmo Carmelo
Danno alla salute, danno biologico, incapacita' lavorativa generica e specifica, ridotta attitudine al lavoro
Nota a C. Cost. 27 dicembre 1991, n. 485
Riv. it. med. leg., an. 14 (1992), fasc. 3, pt. 1, pag. 693-714
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D701; D30706; D58; D0411
La Corte Costituzionale, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 10 commi 6 e 7 d.p.r. 1124/1965 e dell' art. 11 commi 1 e 2 d.p.r. cit. sui rapporti di surroga e regresso tra assicurazione obbligatoria contro le patologie da lavoro e risarcimento del danno alla persona da responsabilita' civile, invitando pressantemente il legislatore ad includere nelle garanzie assicurative previste per gli infortuni e le malattie professionali le menomazioni psicofisiche in quanto tali (c.d. danno biologico), indipendentemente dai loro riflessi negativi sul reddito. L' A. inquadra la sentenza nel cammino della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di danno biologico, iniziato con la sentenza n. 88/1979, ed esamina gli aspetti medico-giuridici del problema, constatando l' ulteriore confusione concettuale e semantica che da tempo travaglia il c.d. danno biologico. Offre poi una breve rassegna comparativa delle nozioni di danno biologico/danno alla salute anche sotto i profili delle loro relazioni con le varie forme di incapacita' al lavoro.
art. 10 comma 6 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 10 comma 7 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 11 comma 1 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 11 comma 2 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
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