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204245
IDG930903892
93.09.03892 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alibrandi Alfonso
Ancora sulla diffida dell' ispettorato del lavoro: un "revirement" giurisprudenziale rientrato
Nota a Cass. sez. III pen. 18 marzo 1992, n. 3137
Riv. pen., an. 118 (1992), fasc. 9, pag. 745-746
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D541; D7773; D7071; D74462
Privilegiando le soluzioni anteriori alla sentenza della sez. III pen. 17 maggio 1990, che aveva riconosciuto alla diffida degli ispettori del lavoro e degli addetti alle USL efficacia sul piano del giudizio penale, la sentenza in epigrafe ha confermato che la previsione dell' art. 9 d.p.r. 520/1955 non configura alcuna speciale condizione di procedibilita' per le infrazioni alle norme sulla sicurezza del lavoro e che i relativi reati possono essere perseguiti a prescindere dalla sussistenza o dalla mancanza della diffida, in base al principio della ufficialita' dell' azione penale. L' A. richiama la dottrina che aveva favorevolmente accolto la svolta giurisprudenziale della sentenza del 1990 citata e approfondisce alcune questioni con riferimento al dato normativo e per quanto riguarda la funzione della diffida ritiene condivisibile l' argomentazione svolta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 105/1967. Conclusivamente, ritiene, pero' opportuno un intervento delle sezioni unite penali della Suprema Corte per dirimere dubbi e incertezze che derivano da contrasti di giurisprudenza.
art. 112 Cost. art. 9 d.p.r. 19 marzo 1955, n. 520 art. 21 l. 23 dicembre 1978, n. 833 C. Cost. 12 luglio 1967, n. 105 Cass. sez. III pen. 17 maggio 1990
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