| 204245 | |
| IDG930903892 | |
| 93.09.03892 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Alibrandi Alfonso
| |
| Ancora sulla diffida dell' ispettorato del lavoro: un "revirement"
giurisprudenziale rientrato
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. III pen. 18 marzo 1992, n. 3137
| |
| Riv. pen., an. 118 (1992), fasc. 9, pag. 745-746
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D541; D7773; D7071; D74462
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Privilegiando le soluzioni anteriori alla sentenza della sez. III
pen. 17 maggio 1990, che aveva riconosciuto alla diffida degli
ispettori del lavoro e degli addetti alle USL efficacia sul piano del
giudizio penale, la sentenza in epigrafe ha confermato che la
previsione dell' art. 9 d.p.r. 520/1955 non configura alcuna speciale
condizione di procedibilita' per le infrazioni alle norme sulla
sicurezza del lavoro e che i relativi reati possono essere perseguiti
a prescindere dalla sussistenza o dalla mancanza della diffida, in
base al principio della ufficialita' dell' azione penale. L' A.
richiama la dottrina che aveva favorevolmente accolto la svolta
giurisprudenziale della sentenza del 1990 citata e approfondisce
alcune questioni con riferimento al dato normativo e per quanto
riguarda la funzione della diffida ritiene condivisibile l'
argomentazione svolta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
105/1967. Conclusivamente, ritiene, pero' opportuno un intervento
delle sezioni unite penali della Suprema Corte per dirimere dubbi e
incertezze che derivano da contrasti di giurisprudenza.
| |
| art. 112 Cost.
art. 9 d.p.r. 19 marzo 1955, n. 520
art. 21 l. 23 dicembre 1978, n. 833
C. Cost. 12 luglio 1967, n. 105
Cass. sez. III pen. 17 maggio 1990
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |