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204259
IDG930903906
93.09.03906 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alibrandi Alfonso
Oblazione e spese processuali sostenute dalla parte civile
Nota a ord. Pret. Verona sez. Caprino Veronese 26 maggio 1992
Riv. pen., an. 118 (1992), fasc. 11, pag. 922-923
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50414; D6032; D6227
L' ordinanza annotata solleva la questione di costituzionalita' dell' art. 162 c.p., laddove non prevede che il giudice possa condannare l' imputato, ammesso all' oblazione, al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. I parametri normativi di riferimento sono individuati negli artt. 3 e 24 Cost. L' ordinanza, per quanto riguarda il parametro dell' art. 3 Cost., fa riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 443/1990 che ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 444 comma 2 nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l' imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. Svolte alcune considerazioni in tema di oblazione e a proposito della sentenza citata della Corte Costituzionale, l' A. sostiene che la comparazione operata dall' ordinanza di rimessione non puo' incidere, negativamente, nel giudizio di costituzionalita'. Anche per quanto riguarda il riferimento all' art. 24 Cost. l' A. svolge considerazioni critiche.
art. 3 Cost. art. 24 Cost. art. 162 c.p. C. Cost. 12 ottobre 1990, n. 443
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