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204261
IDG930903908
93.09.03908 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Medugno Massimo
Brevi note in margine alla disciplina delle materie prime secondarie
Nota a Cass. sez. un. pen. 27 maggio 1992 Cass. sez. III pen. 12 febbraio 1992, n. 1418 Cass. sez. III pen. 9 ottobre 1991
Riv. pen., an. 118 (1992), fasc. 11, pag. 932
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D18801; D539
Le sentenze in epigrafe consentono all' A. di fare il punto sul quadro normativo della disciplina delle materie prime secondarie (m.p.s.). L' art. 2 l. 475/1988 ne ha data la definizione ma il decreto di attuazione del Ministero dell' Ambiente 26 gennaio 1990 e' stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 512/1991, riguardo alle norme relative alle specifiche procedure autorizzatorie. Nel vuoto legislativo, alcune Regioni hanno provveduto a regolare la circolazione delle m.p.s. In questa situazione la Corte di Cassazione ha espresso due orientamenti: quello delle sezioni unite della sentenza in epigrafe, secondo cui fino alla messa a punto della disciplina specifica le m.p.s. restano sottoposte al regime autorizzatorio e sanzionatorio dei rifiuti industriali di cui al d.p.r. 915/1982; l' altro, che esclude l' applicabilita' di detta disciplina in quanto le m.p.s. non possono essere assimilate ai rifiuti veri e propri. Nella prassi risulta assolutamente prevalente l' assimilazione delle m.p.s. ai rifiuti, quanto al regime delle autorizzazioni e delle sanzioni. Conclusivamente l' A. esamina le prospettive per la legislazione nazionale dopo la Direttiva-quadro n. 91/156 che considera le m.p.s. dei rifiuti, anche se destinate al riutilizzo, anziche' allo smaltimento.
d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 2 d.l. 9 settembre 1988, n. 397 art. 2 l. 9 novembre 1988, n. 475 C. Cost. 30 ottobre 1990, n. 512 Dir. CEE 91/156
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