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| IDG930903908 | |
| 93.09.03908 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Medugno Massimo
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| Brevi note in margine alla disciplina delle materie prime secondarie
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| Nota a Cass. sez. un. pen. 27 maggio 1992
Cass. sez. III pen. 12 febbraio 1992, n. 1418
Cass. sez. III pen. 9 ottobre 1991
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| Riv. pen., an. 118 (1992), fasc. 11, pag. 932
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D18801; D539
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| Le sentenze in epigrafe consentono all' A. di fare il punto sul
quadro normativo della disciplina delle materie prime secondarie
(m.p.s.). L' art. 2 l. 475/1988 ne ha data la definizione ma il
decreto di attuazione del Ministero dell' Ambiente 26 gennaio 1990 e'
stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 512/1991, riguardo alle norme relative alle specifiche
procedure autorizzatorie. Nel vuoto legislativo, alcune Regioni hanno
provveduto a regolare la circolazione delle m.p.s. In questa
situazione la Corte di Cassazione ha espresso due orientamenti:
quello delle sezioni unite della sentenza in epigrafe, secondo cui
fino alla messa a punto della disciplina specifica le m.p.s. restano
sottoposte al regime autorizzatorio e sanzionatorio dei rifiuti
industriali di cui al d.p.r. 915/1982; l' altro, che esclude l'
applicabilita' di detta disciplina in quanto le m.p.s. non possono
essere assimilate ai rifiuti veri e propri. Nella prassi risulta
assolutamente prevalente l' assimilazione delle m.p.s. ai rifiuti,
quanto al regime delle autorizzazioni e delle sanzioni.
Conclusivamente l' A. esamina le prospettive per la legislazione
nazionale dopo la Direttiva-quadro n. 91/156 che considera le m.p.s.
dei rifiuti, anche se destinate al riutilizzo, anziche' allo
smaltimento.
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| d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915
art. 2 d.l. 9 settembre 1988, n. 397
art. 2 l. 9 novembre 1988, n. 475
C. Cost. 30 ottobre 1990, n. 512
Dir. CEE 91/156
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