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204262
IDG930903909
93.09.03909 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santoloci Maurizio, Maglia Stefano
Inquinamento idrico e poteri della polizia giudiziaria
Nota a Cass. sez. III pen. 17 ottobre 1991, n. 10525
Riv. pen., an. 118 (1992), fasc. 11, pag. 961-962
D18801; D539; D6101; D61012
La sentenza enuncia due principi in materia di diritto applicato all' ambiente: innanzitutto che i reati in materia ambientale, al pari di tutti gli altri reati in diversi settori, sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria. Mentre le specializzazioni sono soltanto divisioni di fatto di ruoli, cio' non toglie che tutta la polizia giudiziaria puo' e deve intervenire in tutti i reati ambientali. L' altro principio sancisce che, oltre agli organi tecnici specializzati, qualsiasi organo di polizia giudiziaria puo' procedere ai prelievi di controllo per la "legge Merli", eventualmente facendo ricorso all' assistenza di un tecnico come ausiliario di polizia giudiziaria. L' affermazione di questi principi offrono a tutta la polizia giudiziaria nuove ed ampie prospettive di intervento nel campo piuttosto lacunoso della "legge Merli".
art. 21 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 347 c.p.p. art. 348 c.p.p. art. 354 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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