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| IDG930903912 | |
| 93.09.03912 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Luini Angelo
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| L' inosservanza dei provvedimenti emessi dall' autorita' garante
della concorrenza e del mercato
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| Riv. pen., an. 118 (1992), fasc. 12, pag. 1025
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| D31130; D5033
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| Il d.lg. 74/1992 ha dato attuazione alla Direttiva CEE 84/450 in
materia di pubblicita' ingannevole. L' A., esaminato il procedimento
per l' emissione dei provvedimenti dell' Autorita' garante,
approfondisce la questione del provvedimento di inibitoria nell' uso
di un determinato messaggio pubblicitario, col quale puo' obbligare
l' operatore pubblicitario a pubblicare sulla stampa quotidiana il
provvedimento emesso dall' Autorita' nei suoi confronti. Secondo l'
A., tale interpretazione urta con le disposizioni previste dagli
artt. 19 e 36 c.p. che prevedono la pubblicazione della sentenza in
caso di condanna definitiva dell' autore del reato. Inoltre, l'
indicazione dei casi in cui la sentenza debba essere pubblicata e'
tassativa e pertanto la pena accessoria non puo' essere applicata al
di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. L' A. sostiene
che non puo' essere, quindi, contestato all' operatore pubblicitario
il reato previsto dall' art. 7 d.l. 74/1992 quando lo stesso non
ottemperi all' obbligo di pubblicazione del provvedimento di
inibitoria emesso dall' Autorita' garante.
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| art. 7 d.lg. 25 gennaio 1992, n. 74
art. 10 d.lg. 25 gennaio 1992, n. 74
art. 19 c.p.
art. 36 c.p.
Dir. cEE 84/450
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