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204267
IDG930903914
93.09.03914 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Riponti Danilo
Rilievi sulla fattispecie ex articolo 73, quinto comma, d.p.r. 390/1990
Nota a Trib. Treviso ufficio del GIP 29 settembre 1992
Riv. pen., an. 118 (1992), fasc. 12, pag. 1066-1067
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51414
L' A. evidenzia la carica innovativa rispetto alla giurisprudenza rigoristica della Corte di Cassazione in ordine alla interpretazione e all' applicazione giurisprudenziale dell' art. 73 d.p.r. 309/1990. Secondo la massima della sentenza "quando vi e' la prova rigorosa che la quantita' di sostanza stupefacente detenuta e' destinata all' uso personale e' applicabile l' attenuante di cui al quinto comma dell' art. 73 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309". L' A. sostiene che la sentenza in esame suggerisce le vie interpretative corrette e conformi a giustizia riguardo all' art. 73 cit.
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
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