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204312
IDG931003959
93.10.03959 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Thomas Carlo
Il cosiddetto redditometro e' utilizzabile ai fini del convincimento del giudice penale
Nota a Cass. sez. III pen. 12 luglio 1991, n. 7491
Rass. trib., an. 34 (1991), fasc. 10, pt. 2, pag. 104-105
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D215; D23065; D2172; D30822
L' A. trae spunto dalla sentenza annotata (secondo la quale il giudice penale puo' prendere in considerazione, ai fini della formazione del proprio convincimento, anche gli indici di capacita' contributiva previsti dal c.d. redditometro) per esaminare il ruolo delle presunzioni in campo penale tributario.
art. 2727 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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