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204407
IDG931204054
93.12.04054 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Breganze Marino
Urbanistica ed edilizia: le competenze dei progettisti
Riv. Giur. Urbanistica, an. 8 (1992), fasc. 3-4, pt. 3, pag. 605-639
D1822; D1823; D9692
(Sommario: - PARTE I: LE COMPETENZE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI. - Le fonti normative. - La competenza comune in materia di opere di edilizia civile, ai sensi dell' art. 52 comma 1 r.d. 2357/1925. Sulle fattispecie oggetto di tale previsione; gli interventi di pianificazione urbanistica. Le opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica. Le costruzioni in zona sismica ai sensi della l. 64/1974. Le opere di urbanizzazione secondari. - Le opere di urbanizzazione primaria nel dibattito giurisprudenziale intorno all' esclusione della competenza degli architetti in tale ambito. - Le competenze riservate in via esclusiva all' una o all' altra categoria professionale. Le competenze degli architetti disciplinate dal comma 2 dell' art. 52 cit. Le competenze attribuite agli ingegneri dall' art. 51 dello stesso r.d. 2537/1925. Sulla "comune" competenza di ingegneri e geometri ex art. 18 r.d. 274/1929, e sui dubbi di ragionevolezza di siffatta disposizione. La competenza in materia di progettazione di impianti termici. - PARTE II: LE COMPETENZE DEI GEOMETRI. - Le fonti normative. - Le competenze tassativamente indicate dall' art. 16 r.d. 274/1929. Sulla progettazione di piccole costruzioni accessorie in cemento armato, di cui alla lett. 1) art. 16 cit. Sulla progettazione di modeste costruzioni civili, ai sensi della lett. m) del medesimo articolo. Sulle altre competenze disciplinate da tale norma, con particolare riguardo alle mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie, nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti. - Le opere di urbanizzazione primaria e l' orientamento giurisprudenziale che nega la capacita' professionale dei geometri in tale ambito. - I piani di lottizzazione: l' esclusione da parte del giudice amministrativo superiore di una competenza in materia da parte di tale categoria professionale. - Esclusione di competenze. Cenni finali)
art. 52 r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 l. 2 febbraio 1974, n. 64
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