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| IDG931204054 | |
| 93.12.04054 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Breganze Marino
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| Urbanistica ed edilizia: le competenze dei progettisti
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| Riv. Giur. Urbanistica, an. 8 (1992), fasc. 3-4, pt. 3, pag. 605-639
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| D1822; D1823; D9692
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| (Sommario: - PARTE I: LE COMPETENZE DEGLI INGEGNERI E DEGLI
ARCHITETTI. - Le fonti normative. - La competenza comune in materia
di opere di edilizia civile, ai sensi dell' art. 52 comma 1 r.d.
2357/1925. Sulle fattispecie oggetto di tale previsione; gli
interventi di pianificazione urbanistica. Le opere in conglomerato
cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica. Le
costruzioni in zona sismica ai sensi della l. 64/1974. Le opere di
urbanizzazione secondari. - Le opere di urbanizzazione primaria nel
dibattito giurisprudenziale intorno all' esclusione della competenza
degli architetti in tale ambito. - Le competenze riservate in via
esclusiva all' una o all' altra categoria professionale. Le
competenze degli architetti disciplinate dal comma 2 dell' art. 52
cit. Le competenze attribuite agli ingegneri dall' art. 51 dello
stesso r.d. 2537/1925. Sulla "comune" competenza di ingegneri e
geometri ex art. 18 r.d. 274/1929, e sui dubbi di ragionevolezza di
siffatta disposizione. La competenza in materia di progettazione di
impianti termici. - PARTE II: LE COMPETENZE DEI GEOMETRI. - Le fonti
normative. - Le competenze tassativamente indicate dall' art. 16 r.d.
274/1929. Sulla progettazione di piccole costruzioni accessorie in
cemento armato, di cui alla lett. 1) art. 16 cit. Sulla progettazione
di modeste costruzioni civili, ai sensi della lett. m) del medesimo
articolo. Sulle altre competenze disciplinate da tale norma, con
particolare riguardo alle mansioni di perito comunale per le funzioni
tecniche ordinarie, nei Comuni con popolazione fino a diecimila
abitanti. - Le opere di urbanizzazione primaria e l' orientamento
giurisprudenziale che nega la capacita' professionale dei geometri in
tale ambito. - I piani di lottizzazione: l' esclusione da parte del
giudice amministrativo superiore di una competenza in materia da
parte di tale categoria professionale. - Esclusione di competenze.
Cenni finali)
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| art. 52 r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537
r.d. 11 febbraio 1929, n. 274
l. 2 febbraio 1974, n. 64
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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