| La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimita' degli artt. 2, 3, 15, 16, 19 e 32 della l. 223/1990,
sollevate in riferimento a vari parametri costituzionali. L'
ordinanza di rimessione riguardava l' assoggettamento dell' attivita'
di diffusione radio-televisiva a regime concessorio. Fra gli
innumerevoli rilievi critici mossi alla l. 223/1990, osserva l' A.,
e' andata esente da censure proprio l' opzione concessoria, mentre i
criteri e le condizioni operative della stessa sono state, invece,
oggetto di univoca esecrazione. Esaminata criticamente l'
impostazione dell' ordinanza di rimessione che, se accolta, avrebbe
demolito il sistema disegnato dalla l. 223 cit., proprio riguardo al
modello concessorio, l' A. espone i motivi per cui sostanzialmente e'
da ritenere condivisibile la decisione della Corte Costituzionale.
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