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Documento


204415
IDG931504061
93.15.04061 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fabiano N.
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 5 agosto 1992, n. 9282
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 5, pt. 1, pag. 1544-1548
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3036; D30292
La massima della sentenza annotata afferma che "l' atto con cui in vita il de cuius abbia procurato al discendente l' acquisto di un immobile mediante il suo pagamento costituisce donazione indiretta del bene, si' che, ai fini della collazione, va conferito l' immobile e non il denaro". L' A. esamina la questione, ripercorrendo le posizioni di giurisprudenza e dottrina, divise fra la tesi secondo cui deve conferirsi in collazione l' immobile e quella secondo cui deve conferirsi il denaro. La questione se si tratta di donazione indiretta del denaro o dell' immobile sembra irrisolvibile, tuttavia, rileva l' A., la qualificazione in un senso o nell' altro della fattispecie da' luogo a vistose conseguenze.
art. 737 c.c. art. 809 c.c.



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