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204417
IDG931504063
93.15.04063 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mastrorilli A.
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 17 giugno 1992, n. 7451
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 5, pt. 1, pag. 1573-1576
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31651
Le sezioni unite si sono pronunciate sull' art. 3 comma 9 l. 39/1977, che prevede la condanna, da parte del giudice competente a pronunciare sulla responsabilita' del sinistro, ad una sanzione pecuniaria a carico dell' impresa assicuratrice che, con dolo o colpa grave, abbia offerto al danneggiato una somma notevolmente inferiore a quella liquidata. Contro la sentenza di condanna e' ammessa, affermano le sezioni unite, impugnazione con gli ordinari mezzi di gravame nei confronti del danneggiato e non dell' INA-Fondo di garanzia. Due sono le questioni esaminate dall' A.: natura privatistica e non amministrativa della sanzione; legittimazione passiva all' impugnazione spettante al danneggiato e non all' INA.
d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 art. 3 comma 9 l. 26 febbraio 1977, n. 39



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