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204422
IDG931504068
93.15.04068 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barone C.M.
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 3 febbraio 1993, n. 1315
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 5, pt. 1, pag. 1722-1726
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1883
L' osservazione si incentra su due aspetti della motivazione della sentenza in epigrafe. Nella prima parte le sezioni unite hanno ravvisato nell' atto con il quale la p.a. consente l' apertura e l' esercizio di una farmacia "una autorizzazione costitutiva che crea nel privato una nuova situazione giuridica che non deriva dalla sfera dell' ente pubblico". Le sezioni unite hanno affermato di uniformarsi alla piu' recente giurisprudenza della stessa Corte. L' A., pero', ritiene che la tendenza della giurisprudenza sul punto non coincida con quella individuata dalla pronuncia in rassegna. L' A., comunque, condivide la decisione secondo la quale la richiesta di condanna al ritrasferimento all' alienante di farmacia, per inosservanza del "patto di retrocessione" da parte dell' acquirente, rientra nella giurisdizione ordinaria, dovendosi ravvisare nel patto in questione un preliminare ad effetti obbligatori suscettibile della esecuzione specifica prevista dall' art. 2932 c.c. Nella seconda parte della motivazione la Corte ha qualificato norma imperativa quella secondo cui "il trasferimento di una farmacia puo' avvenire soltanto a favore di farmacista che abbia determinati requisiti", ed ha affrontato il tema dei rapporti tra esercizio e gestione diretta della farmacia.
art. 11 l. 2 aprile 1968, n. 475 art. 12 l. 2 aprile 1968, n. 475 art. 2932 c.c.



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