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| IDG931504068 | |
| 93.15.04068 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Barone C.M.
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| Osservazione a Cass. sez. un. civ. 3 febbraio 1993, n. 1315
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| Foro it., an. 118 (1993), fasc. 5, pt. 1, pag. 1722-1726
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1883
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| L' osservazione si incentra su due aspetti della motivazione della
sentenza in epigrafe. Nella prima parte le sezioni unite hanno
ravvisato nell' atto con il quale la p.a. consente l' apertura e l'
esercizio di una farmacia "una autorizzazione costitutiva che crea
nel privato una nuova situazione giuridica che non deriva dalla sfera
dell' ente pubblico". Le sezioni unite hanno affermato di uniformarsi
alla piu' recente giurisprudenza della stessa Corte. L' A., pero',
ritiene che la tendenza della giurisprudenza sul punto non coincida
con quella individuata dalla pronuncia in rassegna. L' A., comunque,
condivide la decisione secondo la quale la richiesta di condanna al
ritrasferimento all' alienante di farmacia, per inosservanza del
"patto di retrocessione" da parte dell' acquirente, rientra nella
giurisdizione ordinaria, dovendosi ravvisare nel patto in questione
un preliminare ad effetti obbligatori suscettibile della esecuzione
specifica prevista dall' art. 2932 c.c. Nella seconda parte della
motivazione la Corte ha qualificato norma imperativa quella secondo
cui "il trasferimento di una farmacia puo' avvenire soltanto a favore
di farmacista che abbia determinati requisiti", ed ha affrontato il
tema dei rapporti tra esercizio e gestione diretta della farmacia.
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| art. 11 l. 2 aprile 1968, n. 475
art. 12 l. 2 aprile 1968, n. 475
art. 2932 c.c.
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