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204424
IDG931504070
93.15.04070 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Perna Raffaele
Osservazione a C. Conti sez. contr. 20 febbraio 1992, n. 14
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 5, pt. 3, pag. 296-299
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D121; D122; D1405
La Corte dei Conti, con una vistosa deroga alla disciplina della funzione consultiva, afferma l' A., riconosce la legittimita' dell' acquisizione tardiva, anche successiva all' approvazione del contratto, del parere obbligatorio del Consiglio di Stato sui contratti della p.a. Approfondito il tema della funzione consultiva relativamente al parere obbligatorio del Consiglio di Stato, l' A. ritiene impraticabile, a norma dell' art. 5 r.d. 2440/1923, l' acquisizione tardiva del parere, anche in relazione a particolari circostanze di fatto, come nel caso di specie. Deve essere quindi assunta con la massima cautela la regola affermata dalla Corte dei Conti, la cui deliberazione, afferma l' A., va piuttosto considerata come "licenza poetica" legittimata solo in via di fatto.
art. 5 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 art. 40 r.d. 23 maggio 1924, n. 827



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